COME E QUANDO REGISTRARE IL
CONTRATTO
Tutti i contratti di locazione e affitto di
beni immobili (compresi quelli relativi a fondi
rustici e soggetti passivi IVA) devono essere
obbligatoriamente registrati, qualunque sia
l'ammontare del canone pattuito.
La registrazione va effettuata entro 30 giorni
dalla data di stipula del contratto.
Se la durata del contratto non
supera i 30 giorni complessivi nell'anno, non
si è obbligati alla registrazione del
contratto, a prescindere dall'importo del canone.
Sono obbligati a chiedere la registrazione,
qualora i contratti di locazione siano redatti
in forma pubblica o per scrittura privata autenticata,
i notai e gli altri pubblici ufficiali per gli
atti da loro redatti, ricevuti o autenticati.
Per le scritture private non autenticate sono
obbligate invece le parti contraenti.
Per i contratti di locazione posti in essere
con scrittura privata, sia la richiesta di registrazione
che il versamento dell'imposta possono essere
eseguiti da una delle parti contraenti.
Il pagamento spetta al locatore e al conduttore
in parti uguali.
Le modalità di registrazione del contratto
di affitto o di locazione di un immobile sono
sostanzialmente due:
Modalità telematica
(con il contestuale pagamento on line
dell'imposta di registro), obbligatoria solo
per i possessori di oltre 100 immobili. Il sistema
è sicuro in quanto i dati sono nascosti
e sono leggibili solo dall'Agenzia delle Entrate.
Modalità cartacea
recandosi presso l'ufficio dell'Agenzia delle
Entrate dopo avere effettuato il pagamento dell'imposta
di registro presso uno sportello bancario o
postale.
COME SI VERSA L'IMPOSTA
DI REGISTRO
A meno che non si ricorra alla registrazione
telematica, prima di presentare alla registrazione
i contratti di locazione e affitto di beni immobili,
le parti contraenti devono calcolare l'imposta
di registro dovuta e versarla presso qualsiasi
agente della riscossione, banca o ufficio postale.
L'imposta deve essere versata utilizzando il
Modello F23 entro 30 giorni dalla data di stipula
dell'atto e, comunque, prima della richiesta
di registrazione.
Solo nel caso in cui si è tenuti o si
preferisce utilizzare le modalità telematiche
di registrazione, il pagamento dell'imposta
è contestuale alla registrazione del
contratto.
Il pagamento spetta
al locatore e al conduttore in parti uguali,
ovvero in base a quanto dagli stessi stabilito
nel contratto, ma entrambi rispondono in solido
del pagamento dell'intera somma dovuta per la
registrazione.
Per i contratti di locazione e sublocazione
di immobili urbani di durata pluriennale il
pagamento dell'imposta può avvenire,
alternativamente:
di anno in anno, entro 30 giorni dalla scadenza
della precedente annualità, applicando
il 2 per cento a ciascuna annualità e
tenendo conto degli aumenti ISTAT;
in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla
stipula del contratto, applicando il 2 per cento
all'importo pattuito per l'intera durata del
contratto.
La riduzione sui versamenti
pluriennali
Se si effettua il versamento in unica soluzione
spetta uno sconto sull'imposta dovuta pari alla
metà del tasso d'interesse legale (2,50
per cento dal 1° gennaio 2004) moltiplicato
per gli anni di durata del contratto.
Pertanto, la riduzione, come rappresentato
nella tabella che segue, aumenta con l'aumentare
degli anni di durata del contratto.
|
A) DURATA
DEL CONTRATTO (ANNI)
|
B) TASSO
APPLICABILE (1/2 DEL2,5%)
|
SCONTO
( A X B )
|
|
2
|
1,25%
|
2,50%
|
|
3
|
1,25%
|
3,75%
|
|
4
|
1,25%
|
5,00%
|
|
5
|
1,25%
|
6,25%
|
|
6
|
1,25%
|
7,50%
|
|
7
|
1,25%
|
8,75%
|
|
8
|
1,25%
|
10,00%
|
|
9
|
1,25%
|
11,25%
|
|
10
|
1,25%
|
12,50%
|
Per chi sceglie di versare l'imposta di registro
in
unica soluzione,
calcolandola sul corrispettivo dovuto per l'intera
durata del contratto, l'imposta non può
comunque essere inferiore a
67
euro; per chi sceglie, invece, il versamento
annuale, solo l'imposta per le annualità
successive può essere di importo inferiore
a 67 euro.