LE SANZIONI PREVISTE
L'omessa registrazione del contratto, il parziale
occultamento del corrispettivo e l'omesso o
tardivo versamento dell'imposta di registro
sono delle violazioni di carattere fiscale e
comportano l'applicazione di sanzioni amministrative.
OMESSA REGISTRAZIONE
DEL CONTRATTO:
comporta, oltre all'obbligo di versare l'imposta
di registro evasa, l'applicazione di una sanzione
amministrativa il cui importo può variare
dal 120 % al 240 %
dell'imposta dovuta.
PARZIALE OCCULTAMENTO
DEL CANONE PATTUITO:
quando si occulta parzialmente il corrispettivo
pattuito, oltre all'accertamento dell'imposta
evasa, è prevista l'irrogazione di una
sanzione amministrativa il cui ammontare può
variare dal 200% al 400%
della maggiore imposta dovuta.
TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
SU ANNUALITÀ SUCCESSIVE:
comporta l'applicazione di una sanzione del
30 % dell'imposta
versata in ritardo.
All'imposta e alla sanzione vanno aggiunti
anche gli interessi di mora calcolati giornalmente
al tasso legale annuo.
ERRONEA INDICAZIONE DEI DATI
Il contribuente che, per errore, indica sul modello
di pagamento F23 un "codice tributo"
o un "codice ufficio" non esatto, non
è sanzionato se pone rimedio alla inesattezza.
PRECLUSIONE ALL'ACCERTAMENTO
D'UFFICIO
Per favorire la registrazione dei contratti
di locazione con il reale importo pattuito, e
non per un importo inferiore, la normativa prevede
che gli uffici finanziari non possono procedere
all'accertamento nei confronti di quei contribuenti
che, ai fini della determinazione dell'imposta
di registro, dichiarano un canone almeno pari
al 10% del valore catastale dell'immobile.
Per le annualità successive alla prima
restano comunque fermi i poteri di liquidazione
dell'imposta da parte dell'ufficio.
In caso di omessa registrazione del contratto
di locazione di immobili, oltre alla sanzione
per la mancata registrazione, si presume l'esistenza
del rapporto di locazione per i quattro periodi
di imposta antecedenti quello nel corso del
quale è accertato il rapporto stesso
salvo documentata prova contraria.
Quale importo del canone su cui pagare l'imposta,
si presume il 10 % del valore catastale dell'immobile.
COME METTERSI IN REGOLA:
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il "ravvedimento operoso" è
un istituto che consente al contribuente, a
determinate condizioni e con specifici limiti,
di correggere spontaneamente errori o illeciti
commessi nell'applicazione delle norme tributarie.
In base al tipo di violazione commessa, versando
l'eventuale imposta dovuta si può usufruire,
a seconda dei casi, della riduzione o dell'annullamento
delle sanzioni.
La regolarizzazione avviene proprio con il
pagamento:
delle somme dovute
a titolo di imposta;
della sanzione
amministrativa (comunque ridotta);
degli interessi
di mora, calcolati giornalmente al tasso legale
annuo.
Non si può ricorrere al ravvedimento
operoso se la violazione è stata già
contestata dall'ufficio e, comunque, quando
siano già iniziati accessi, ispezioni,
verifiche.
Attraverso il ravvedimento operoso è
possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione
dei contratti di locazione che il tardivo pagamento
dell'imposta di registro dovuta a seguito di
proroga, risoluzione e cessione degli stessi.
TARDIVA REGISTRAZIONE
DEL CONTRATTO
La violazione relativa all'omissione della richiesta
di registrazione può essere regolarizzata:
entro novanta giorni dal
termine di scadenza previsto, a condizione che
vengano versate sia l'imposta dovuta che la
sanzione ridotta del 15 % (1/8 di 120%) dell'imposta
dovuta o dell'imposta in misura fissa e che,
entro lo stesso termine, l'interessato presenti
l'atto per la registrazione;
entro un anno dal
termine di scadenza previsto, purché
vengano versate sia l'imposta dovuta che la
sanzione ridotta del 24 % (1/5 di 120%) dell'imposta
dovuta o dell'imposta in misura fissa e che,
entro lo stesso termine, l'interessato presenti
l'atto per la registrazione.
TARDIVO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
Per regolarizzare la mancata effettuazione,
alla scadenza prevista, di un pagamento d'imposta
dovuto, occorre versare, oltre all'imposta non
pagata:
una sanzione del 3,75 %
dell'imposta dovuta (1/8 del 30 %) se il pagamento
è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza
ordinaria;
una sanzione del 6 %
dell'imposta dovuta (1/5 del 30 %) se eseguito
entro 1 anno dalla scadenza prevista.