PER IL PROPRIETARIO
L'Irpef è dovuta da tutti coloro che
possiedono fabbricati a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto
reale.
I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati
riportandoli nella dichiarazione dei redditi.
Il reddito che il proprietario ricava dalla
locazione di un fabbricato (reddito effettivo)
è tassato in maniera diversa in corrispondenza
delle varie tipologie di contratti di locazione.
In particolare, se l'immobile è locato:
ad equo canone, il
reddito da assoggettare all'Irpef è quello
derivante dal canone annuo di locazione, ridotto
del 15 per cento a titolo forfetario (o del
25 per cento per i fabbricati situati nella
città di Venezia e in alcune isole della
Laguna); si ricorda che dal 30 dicembre 1998
non è più possibile stipulare
o rinnovare contratti di tale tipo;
in libero mercato,
il reddito è dato dal valore più
alto tra la rendita catastale (rivalutata del
5 per cento) e il canone di locazione (aggiornato
con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15 per
cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati
nella città di Venezia e in alcune isole
della Laguna);
a canone convenzionale
(ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431),
il reddito da assoggettare all'Irpef, determinato
con le stesse modalità previste per i
fabbricati affittati ad uso abitativo in libero
mercato, è ridotto ulteriormente del
30 per cento se il fabbricato è sito
in uno dei Comuni ad alta densità abitativa
(art. 1, Decreto legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazione, dalla Legge
21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni).
Il canone di locazione va dichiarato anche se
non è stato percepito effettivamente.
La legge prevede, però, che i canoni
non percepiti non concorrono a formare il reddito
a partire dal termine del procedimento di convalida
di sfratto per morosità.
Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi
la morosità dell'affittuario anche per
periodi precedenti, è riconosciuto un
credito d'imposta.
In tutti questi casi il reddito dei fabbricati
è determinato sulla base della sola rendita
catastale.
Preclusione all'accertamento
d'ufficio
Ai fini Irpef gli uffici non possono rettificare
il reddito derivante da immobili locati quando
si dichiara l'importo maggiore tra:
il canone di locazione
risultante dal contratto, ridotto del 15 per
cento;
il 10 per cento
del valore catastale dell'immobile.
Se, invece, il contratto non è stato
registrato, l'ufficio può presumere l'esistenza
del rapporto di locazione, salvo documentata
prova contraria, anche per i quattro periodi
d'imposta antecedenti quello nel corso del quale
è accertato il rapporto stesso.
In tale caso, ai fini della determinazione
del reddito su cui pagare l'Irpef per ciascun
anno, si presume, il 10 per cento del valore
catastale dell'immobile.
Il valore dell'immobile si determina applicando
alla rendita catastale i moltiplicatori (rivalutati)
previsti ai fini dell'imposta di registro.
PER L'INQUILINO
I contribuenti intestatari di contratti di
locazione di immobili utilizzati come abitazione
principale hanno diritto a una detrazione d'imposta
da fruire nella dichiarazione dei redditi, a
condizione che il contratto di locazione sia
stato stipulato sulla base di appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni
della proprietà edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative
a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali
ai sensi della legge 431/98).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti
di locazione intervenuti tra enti pubblici e
contraenti privati.
La detrazione d'imposta è di:
495,80 euro, se il
reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
247,90 euro, se il
reddito complessivo è superiore a 15.493,71
euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore
a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.
PER IL DIPENDENTE TRASFERITO
A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano
stipulato un contratto di locazione, è
prevista una detrazione d'imposta (da fruire
nella dichiarazione dei redditi) nella misura
di 991,60 euro se
il reddito complessivo non supera i 15.493,71
euro; nella misura di 495,80
euro se il reddito complessivo supera
i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle
seguenti condizioni:
abbiano trasferito la propria residenza nel
comune di lavoro o in un comune limitrofo; il
nuovo Comune si trovi ad almeno cento chilometri
di distanza dal precedente e comunque al di
fuori della propria regione;
la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita
da non più di tre anni dalla richiesta
della detrazione;
La detrazione può essere fruita nei
primi tre anni in cui è stata trasferita
la residenza. Questa detrazione non spetta per
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
PER GLI STUDENTI
UNIVERSITARI
Dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta
una nuova detrazione Irpef a favore degli studenti
universitari che stipulano un contratto di locazione
per unità immobiliari situate nel Comune
in cui ha sede l'università o in Comuni
limitrofi.
La detrazione è pari al 19% del canone
pagato e si calcola su un importo non superiore
a 2.633 euro. Può beneficiarne sia lo
studente che il familiare di cui lo stesso risulta
fiscalmente a carico.
Per usufruire della detrazione è comunque
necessario che:
l'università si trovi in un Comune distante
almeno 100 km da quello di residenza dello studente;
il Comune di residenza dello studente appartenga,
in ogni caso, ad una provincia diversa da quella
in cui è situata l'università;
il contratto di locazione sia stipulato, o rinnovato,
a canone "convenzionale", ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431.