La tassazione dei contratti di locazione, ai
fini dell'imposta di registro, varia a seconda
della tipologia di immobile.
a) immobili ad uso abitativo;
b) immobili strumentali;
c) fondi rustici.
A) IMMOBILI AD USO ABITATIVO
L'imposta di registro è del 2 % del
canone annuo moltiplicato per il numero delle
annualità.
Stesso trattamento vale per la locazione del
box o della cantina (pertinenza), annessi al
fabbricato di tipo residenziale locato e alla
locazione degli altri immobili, fatta eccezione,
come riportato di seguito, per gli immobili
strumentali per natura.
Non è dovuta imposta di registro sul
deposito cauzionale eventualmente versato dall'inquilino,
mentre è dovuta, nella misura dello 0,50%,
quando il deposito cauzionale è versato
da un terzo estraneo al rapporto di locazione.
B) IMMOBILI STRUMENTALI
PER NATURA
Sono quegli immobili strumentali per natura
quelli che, per legge, non possono essere destinati
ad una diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni. In pratica, questi immobili
rientrano in una categoria catastale che ne
giustifica un determinato uso professionale.
Tra questi ci sono: gli uffici e gli studi,
i negozi e le botteghe, i magazzini sotterranei
per depositi e derrate.
Dopo le modifiche introdotte dal decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, tutti i contratti di
locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi
per oggetto immobili strumentali per natura,
devono essere registrati in termine fisso e
per essi è necessario pagare l'imposta
di registro nella misura proporzionale dell'1
per cento, indipendentemente dal regime di esenzione
o di imponibilità dell'Iva.
L'aliquota dell'1 per cento
si riferisce, in modo specifico, alle locazioni
di immobili strumentali per natura effettuate
da locatori che agiscono in qualità di
soggetti Iva.
Se il locatore non è soggetto all'imposizione
dell'Iva, la locazione è comunque assoggettata
all'imposta di registro con l'aliquota del
2 % prevista in via ordinaria per le
locazioni.
C) FONDI RUSTICI
I contratti di affitto di fondi rustici, oltre
che in via ordinaria, possono essere registrati
presentando, entro il mese di febbraio, una
denuncia riepilogativa dei contratti posti in
essere nel corso dell'anno precedente.
In questo caso l'imposta si applica (con l'aliquota
dello 0,50 %) alle
somme dei corrispettivi (moltiplicati per il
numero delle annualità) dichiarati nella
denuncia e non può essere inferiore alla
misura fissa di 67 euro.
Se uno o più contratti vengono registrati
senza ricorrere alle modalità della denuncia
annuale, l'imposta di registro si applica per
ogni annualità a ciascun contratto presentato
per la registrazione, sempre con obbligo di
versamento di almeno 67 euro.
L'IMPOSTA IN CASO DI CESSIONE,
RISOLUZIONE E PROROGA DEL CONTRATTO
Cessione
In caso di cessione del contratto di locazione
e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale,
se non vi è corrispettivo e l'operazione
non rientra nel campo di applicazione dell'Iva,
è dovuta l'imposta di registro nella misura
fissa di 67 euro.
La cessione del contratto, sempre fuori dall'ambito
di applicazione dell'Iva, è stata pattuita
dietro corrispettivo, si deve versare un importo
pari al 2 % del corrispettivo e del valore delle
prestazioni ancora da eseguire.
L'imposta dovuta non può essere inferiore
a 67 euro.
Risoluzione
Le risoluzioni dei contratti di locazione e
sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale,
sono soggette all'imposta di registro nella
misura fissa di 67 euro.
Se il contratto è risolto anticipatamente
ed è stato versato l'importo relativo
all'intera durata, ha diritto al rimborso delle
annualità successive a quella in corso
Proroga
La proroga del contratto di locazione di un
immobile urbano, al pari della stipula, può
essere registrata corrispondendo l'imposta per
la singola annualità oppure per l'intero
periodo di durata.
QUANDO EFFETTUARE IL PAGAMENTO
Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di
contratti già registrati, i contraenti
devono versare l'imposta dovuta entro 30
giorni con il Modello F23.
Nel modello occorre indicare con precisione
gli estremi di registrazione del contratto stesso:
anno, serie e numero di registrazione.
Entro 20 giorni dal
pagamento, va consegnato l'attestato dell'avvenuto
versamento.
L'AGEVOLAZIONE PER I CONTRATTI A CANONE "CONCORDATO"
Sui contratti di locazione immobiliare stipulati
secondo il "canale assistito", ossia
quelli realizzati in base ai "contratti-tipo"
concordati dalle organizzazioni della proprietà
e degli inquilini, il corrispettivo annuo per
il calcolo dell'imposta di registro del 70%
Si ha diritto all'agevolazione (riduzione del
30% della base imponibile) se, comunque, sono
presenti altri requisiti:
l'immobile locato deve trovarsi in un Comune
considerato ad alta "tensione abitativa";
la locazione deve avere ad oggetto immobili
urbani ad uso abitativo.
La riduzione dell'imposta di registro si applica
per tutta la durata del contratto e dell'eventuale
proroga automatica, anche se il Comune dove
è situato l'immobile dovesse nel frattempo
essere escluso da quelli considerati ad alta
tensione abitativa.
Inoltre, spetta anche quando si è scelto
di versare l'imposta anno per anno.