Quando il venditore
paga le imposte
Il guadagno che si realizza con la vendita della
casa rientra nella categoria
dei "redditi diversi" ed è
quindi soggetto a tassazione.
Infatti, quando dalla cessione della casa deriva
una plusvalenza, che equivale ad una differenza
positiva tra il corrispettivo percepito nel
periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o
il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato
dei costi inerenti il bene stesso, si realizza
un valore.
Questo valore, se derivante da una cessione
a titolo oneroso di una casa acquistata o costruita
da non più di 5 anni, è considerato
come uno dei redditi appartenenti alla categoria
"redditi diversi" e, come tale, assoggettato
a tassazione con le normali aliquote Irpef.
Non fanno parte dei redditi diversi e dunque
non vengono tassati:
gli immobili avuti per successione;
quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento
alla persona che ha donato l'immobile, sono
trascorsi 5 anni dall'acquisto o costruzione
dello stesso;
le unità immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
(o la costruzione) e la cessione sono state
adibite ad abitazione principale del cedente
o dei suoi familiari.
L'Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
In materia di tassazione di queste plusvalenze,
a partire dal 2006 è stato introdotto
un sistema alternativo a quello vigente. Infatti,
il venditore ha ora la facoltà di chiedere
all'atto della cessione, con dichiarazione resa
al notaio, che sulle plusvalenze realizzate
sia applicata un'imposta sostitutiva di quella
sul reddito.
Il notaio stesso provvederà all'applicazione
ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo
immediatamente dal venditore il relativo pagamento,
e comunicherà all'Agenzia delle Entrate
i dati relativi alla compravendita.
La tassazione descritta (imposta sostitutiva)
non può essere chiesta dal cedente quando
oggetto di cessione é un terreno su cui
sono stati eseguiti lavori di lottizzazione
o un fabbricato costruito sul terreno stesso.
Le nuove regole per gli immobili
acquisiti per donazione
Sulle cessioni effettuate dall'entrata in vigore
del decreto legge n. 223 del 2006 (4 luglio
2006), quando oggetto della vendita è
una casa ricevuta in donazione, l'eventuale
plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione
se non sono trascorsi 5 anni dal momento in
cui il donante ha acquistato l'immobile a quello
della sua cessione.
La plusvalenza tassabile
è pari alla differenza tra il corrispettivo
della cessione e il costo di costruzione o di
acquisto sostenuto dal donante.
Questa nuova previsione è stata adottata
per evitare manovre elusive da parte dei proprietari
di immobili acquistati (o costruiti) da meno
di 5 anni. In precedenza, infatti, questi potevano
donare l'immobile a una terza persona che, successivamente,
lo vendeva senza pagare imposte sulla plusvalenza
realizzata.