CHI PUÒ USUFRUIRNE
A favore di coloro che vendono l'immobile
per il quale al momento dell'acquisto
hanno fruito dei benefici previsti per la "prima
casa", la normativa vigente riconosce un
credito d'imposta se entro un anno dalla vendita
acquistano un'altra abitazione non di lusso
come "prima casa".
Il credito d'imposta spetta ai contribuenti
che non sono decaduti dal beneficio "prima
casa", ed è pari all'ammontare dell'imposta
di registro, o dell'Iva, corrisposta in relazione
al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non
può essere superiore
all'imposta di registro o all'Iva dovuta in
relazione al secondo acquisto.
Il credito d'imposta compete anche quando si
acquisti un'altra abitazione mediante appalto
o permuta.
Nel caso del contratto di appalto, per fruire
del beneficio è richiesto che lo stesso
sia redatto in forma scritta e registrato.
Può usufruire del credito d'imposta
anche chi ha acquistato l'abitazione con atto
soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993
(che quindi non ha formalmente usufruito delle
agevolazioni "prima casa") ma comunque
non prima dell'entrata in vigore della legge
n. 168 del 1982.
In tal caso è però richiesto che
l'acquirente, già allora, fosse in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente
in materia di acquisto della "prima casa".
COME SI UTILIZZA
Il contribuente può utilizzare il credito
d'imposta in vari modi:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta
in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce
presentati dopo la data di acquisizione del
credito;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base
alla dichiarazione da presentarsi successivamente
al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione
da presentare nell'anno in cui è stato
effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi
dovuti in sede di versamenti unitari con il
modello F24 (usando il codice tributo 6602).
Per usufruire del credito d'imposta è
necessario che il contribuente manifesti la
propria volontà con apposita dichiarazione
nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando
se intende o meno utilizzarlo in detrazione
dall'imposta di registro dovuta per lo stesso
atto.
Se, per errore, la citata dichiarazione è
stata omessa, è comunque prevista la
possibilità di poter integrare l'atto
originario di acquisto con la stessa. In tal
caso, non è preclusa la spettanza del
credito d'imposta, sempre che il contribuente
sia in possesso della documentazione comprovante
l'effettiva sussistenza dei requisiti.
QUANDO NON SPETTA
Oltre al caso in cui il contribuente sia
decaduto dall'agevolazione "prima casa"
in relazione al precedente acquisto, il credito
d'imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti
ipotesi:
- se il contribuente ha acquistato il precedente
immobile con aliquota ordinaria, senza cioè
usufruire del beneficio "prima casa";
- se il nuovo immobile acquistato è
privo dei requisiti "prima casa";
- se l'immobile alienato è pervenuto
al contribuente per successione o donazione,
salvo il caso in cui sul trasferimento siano
state pagate le relative imposte.